E’ in vigore già da 3 giorni il nuovo regime per esercitare l’attività di agente immobiliare, e cerchiamo di capire esattamente cosa è e quale sarà l’impatto nei confronti negli agenti.
Prima di tutto partiamo dai tempi; secondo il nuovo decreto che è entrato in vigore il 12 maggio del 2012, i titolari di agenzia avranno tempo fino al 12 maggio 2013 per regolarizzare la loro posizione.
1 anno di tempo, quindi, ma per fare cosa?
Ce lo spiega il decreto del 26 ottobre 2011 “Modalità’ di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l’attività’ di mediatore”:
le imprese di affari in mediazione, presentano all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l’attività’ apposita Scia, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la sezione «Scia» del modello «Mediatori», sottoscritto digitalmente dal titolare dell’ impresa individuale, ovvero da un amministratore dell’ impresa societaria.
Inoltre il decreto riporta la possibilità anche per il mediatore occasionale di esercitare l’attività presentando una Scia a patto che non superi i 60 giorni di attività annuale.
Elemento di interesse e linea di separazione tra chi svolge attività di mediazione immobiliare nel rispetto della legge e chi in modo abusivo è il “possesso dei Requisiti”, che come spiega la dott.ssa Angela Patuelli – responsabile Formazione e Sviluppo di Tree Real Estate, in un intervento su Condivisioneimmobiliare, “ essi possono essere dichiarati laddove l’interessato abbia frequentato un corso di formazione e superato l’esame di idoneità presso la Camera di Commercio competente”.
E gli agenti non più attivi, ma che desiderano tenere il riconoscimento di agente immobiliare?
Potranno iscriversi in una sezione speciale del Rea, dichiarando esplicitamente di non operare più.
Un primo step nella lotta contro l’abusivismo viene quindi evidenziata da questo punto, che richiede il superamento di un esame di idoneità al ruolo che riveste la professione di una nuova serietà e sicurezza.
L’Art. 4 del decreto, recita inoltre:
1. L’impresa che esercita l’attività’ in più’ sedi o unita’ locali presenta una Scia per ciascuna di esse.
2. Presso ogni sede o unita’ locale in cui si svolge l’attività’, l’impresa nomina almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità’ che, a qualsiasi titolo, eserciti l’attività’ per conto
dell’impresa, certificati secondo le modalità’ definite all’art. 3.
3. Per ogni sede o unita’ locale sono rese disponibili all’utenza, mediante esposizione nei locali, ovvero con l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti ed alle attività’
svolte dai soggetti operanti nella sede o unita’ locale.
Nel decreto non viene lasciato spazio per il reiterarsi di situazioni in cui l’attività di mediazione viene svolta senza la presenza dei requisiti richiesti, infatti nell’art 7 si legge:
L’ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività’,
nonché’ di quelli previsti per i soggetti che svolgono l’attività’ per suo conto.
Il Conservatore del registro delle imprese, che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività’ e adotta il conseguente provvedimento, salvo l’avvio di procedimenti disciplinari l’accertamento di violazioni amministrative.
E’ evidente che è in atto una svolta tra i ranghi degli agenti indirizzata a tutelare il ruolo di coloro che, consapevoli dell’importanza della loro attività e della necessità di possedere competenze specifiche e approfondite nel loro campo, accettano di assumere le necessarie responsabilità e oneri, in contrasto con chi vuole esercitare la professione in maniera superficiale, “inventandosi” il ruolo e creando nel consumatore la spiacevole e ormai ben nota connotazione di “inutilità” della professione immobiliare.
Viene, con la normativa, introdotta la tessera personale di riconoscimento che le Camere di Commercio saranno obbligate a rilasciare alle persone qualificate. Nel momento in cui l’agente cessa l’attività dovrà poi restituirla.
Questo permette di capire inoltre quali sono gli agenti immobiliari realmente in attività, e non è certo un dato da poco poterlo monitorare, visto che attualmente, secondo le stime di Fiaip , sono circa 150mila gli iscritti al ruolo, di cui però solo il 50% effettivamente opera.
Belle le premesse e degno di riconoscimento lo sforzo di attuare delle politiche che, a sforzi burocratici limitati (vista la possibilità di invii telematici della documentazione richiesta) si prefiggono di realizzare una scrematura del mercato, utile in particolare in questo momento di rallentamento, dove la necessità di fare chiarezza e lasciare su piazza “pochi ma buoni” agenti è diventata una necessità impellente per ridare nuova linfa alla professione.
Degna di encomio anche l’opportunità di fornire maggiore sicurezza al consumatore, che nell’epoca delle informazioni “fai da Te”, della ricerca disperata di capire se dietro un acquisto o la scelta di affidarsi ad un soggetto anziché un altro possa esserci un raggiro, può ora essere rassicurato chiedendo il patentino in ogni momento oltre a controllare l’iscrizione sul sito della Camera di commercio e visionare l’organigramma dell’agenzia con le mansioni dei singoli agenti abilitati, che dovrà essere esposto in ogni ufficio.
Fonte: Redazione Portaliimmobiliari.net – http://www.condivisioneimmobiliare.it/