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Una nota di Paolo Bellini (presidente ANAMA) ci ricorda alcuni adempimenti in materia di “detrazioni immobiliari”.

Chi ha effettuato lavori di ristrutturazione di un fabbricato o intende farli al più presto deve ricordarsi che dal 26 giugno scorso (e fino al 30 giugno del prossimo anno) potrà detrarre il 50% delle spese sostenute dalla dichiarazione dei redditi con un tetto di spesa per immobile da 48.000 a 96.000 euro.
Lo stabilisce il “Decreto Sviluppo” D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 pubblicato nella G.U. n. 147 del 26 giugno entrato in vigore immediatamente.
L’agevolazione si applica quindi per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 e vi rientrano anche le detrazioni per gli interventi di risparmio energetico che, in attesa che vengano riassorbite nelle regole delle spese di ristrutturazione, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2012 al 30 giugno 2013 vedono ridotta l’agevolazione dal 55% al 50%.

Ricordiamo che questa normativa segue a quella più famosa del “36%” per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inizialmente introdotta con la Legge n. 449/1997, che poi è stata negli anni integrata e prorogata di volta in volta da varie leggi. Con il recente Decreto “Salva Italia” (D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214/2011), si è resa stabile l’ agevolazione che è diventata pertanto di carattere permanente.

Riepiloghiamo quindi di seguito le regole per beneficiare della detrazione del 50% per lavori eseguiti dal 26 giugno 2012 in avanti (e per ora fino al 30 giugno 2013):
1) la detrazione si calcola sull’importo massimo di spesa detraibile di 96.000 euro per ciascuna unita immobiliare;
2) la detrazione è riconosciuta per le sole unita immobiliari residenziali e relative pertinenze;
3) la detrazione deve essere diluita in 10 rate a partire dall’anno di sostenimento della spesa;
4) è obbligatorio indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile ristrutturato;
5) i pagamenti dei lavori vanno fatti tutti con bonifico bancario compilando l’apposito modello indicando i dati del beneficiario e gli estremi della fattura;
6) vanno conservati tutti gli altri documenti per poter essere esibiti a richiesta quali: le abilitazioni amministrative edilizie; l’accatastamento dell’immobile; le ricevute di pagamento dell’Ici e ora dell’Imu; le delibere assembleari; le eventuali comunicazioni all’ USL.

Fonte: http://www.blogagenzieimmobiliari.it/