Comunicato Stampa del 24 Aprile 2013
L’avvocato Massimo Chimienti ha tenuto ieri un webinar per Agenti immobiliari. Gli iscritti erano oltre cento, e l’Avvocato è riuscito a tenerli tutti incollati allo schermo del computer per circa un’ora e mezza.
L’argomento? Quello che per gli Agenti immobiliari è il problema dei problemi, cioè il Diritto alla Provvigione. Il seminario è stato ospitato dalla piattaforma Webinarimmobiliare.com. Il relatore ha fatto uso di slide per illustrare meglio la materia e ha proposto, in corso d’opera, un paio di sondaggi cui la platea degli utenti registrati ha risposto con tempestività, segno che erano davvero massicciamente presenti a video.
Di tanto in tanto, interrompemdo brevemente la trattazione, veniva data l’opportunità all’uditorio di porre all’oratore domande sugli argomenti affrontati. Domande che, superata la prima fase d’incertezza, sono fioccate numerosissime, a testimonianza della pregnanza degli argomenti sul tappeto.
Qualche esempio: 1. Quando si può considerare perfezionato il vincolo in una proposta vincolata ad ottenimento del mutuo? 2. Prima della proposta il foglio visita firmato mi da diritto alla provvigione. 3. Si può ritenere accettata la proposta inviata tramite pec da parte dell’agente? 4. Se il cliente viene da me in agenzia, poi gli mando una mail con le indicazioni dell’immobile e lui va per conto suo dal proprietario cercando di concludere l’affare? 5. Si può far accettare via mail la nostra provvigione? ha valore?
Domande queste (ma, ripeto ne sono state fatte tantissime) cui Chimienti ha puntualmente risposto, tralasciandone per forza di cose parecchie che sicuramente gli saranno sfuggite, come per esempio la mia che verteva, a proposito dei dati da comunicare al cliente acquirente, sulla Certificazione energetica dell’edificio.
L’avvocato ha comunque ribadito più e più volte che la proposta d’acquisto, se stilata correttamente, è una potente arma nelle mani dell’Agente immobiliare; mentre, se si dovesse rivelare manchevole, aprirebbe inevitabilmente la porta a contestazioni e cavilli d’ogni genere con il risultato che la questione verrà poi messa nelle mani del giudice di turno, campa cavallo!
L’altro argomento affrontato è quello della Responsabilità del mediatore. In particolare là dove l’articolo 1759 CC fa esplicito riferimento alle circostanze note all’Agente immobiliare e che devono essere trasferite al cliente.
Argomento non di rado sottovalutato dagli operatori che ritengono erroneamente responsabile soltanto il notaio; quando si dovesse scoprire, per esempio, che l’immobile non è libero ma gravato da ipoteca. Orbene anche in questo caso l’Agente immobiliare è responsabile ancora prima del notaio.
Dal che è facile dedurre che se si vuole stare tranquilli occorre verificare lo stato dell’immobile attraverso le fatidiche visure ipocatastali, realizzate in proprio o a cura del cliente.
E’ stato, per fare un altro esempio, condannato non molto tempo fa un Agente immobiliare per aver dato come certa l’abitabilità, che però l’immobile in questione non aveva mai invece ottenuta.
Si replica il 24 maggio con un argomento di non minore interesse: Vendita della nuda proprietà e Rent to buy.
Non mancate!