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Portali Immobiliari in Televisione e gli Agenti Immobiliari si arrabbiano.

Recentemente Immobiliare.it (clicca qui e vedi il video), ha lanciato il suo spot televisivo in onda su Sky e ci sembra di averlo intravisto anche su Mediaset. Precedentemente anche Idealista.it aveva lanciato il suo spot televisivo (clicca qui e vedi il video).

C’è un particolare che accomuna questi due importanti e rappresentativi Player.

La quasi unanime condanna da parte degli Operatori del settore nei confronti di questi 2 specifici spot, nel caso di Idealista.it (spot che chiude con il messaggio “Migliaia di annunci gratuiti di Privati”) è stato visto dagli Agenti immobiliari come un’azione “discriminante” come a voler dimenticare il fatto che sono proprio loro viceversa a pagare abbonamenti per pubblicare i loro annunci.

Nel caso di Immobiliare.it, sostanzialmente la motivazione è la stessa anche se i due spot non sono paragonabili in quanto è stato dato, nel caso specifico, risalto sia al fatto che si possono trovare sia annunci da Privato che di Agenzie.

Fermo restando l’insindacabile diritto di queste due Aziende (la A maiuscola non è a caso) di operare sul mercato come meglio ritengono e fermo restando l’altrettanto insindacabile diritto per gli Operatori di decidere se investire o no su questi canali, secondo il nostro punto di vista questa  non è che l’ennesima circostanza in cui emerge la “lotta” continua tra il Privato (che alla fine è il potenziale cliente) e gli Operatori del settore. Infatti , se torniamo indietro, è dai tempi della pubblicità cartacea che la diatriba va avanti…..“Dove fa pubblicità l’operatore non deve fare pubblicità il privato!!”…… punto di vista condivisibile (da operatore che paga l’abbonamento), ma siamo sicuri che questo “esclusivo canale” riconsegni (in termini di contatti) gli stessi risultati?…..e sopratutto,devono essere queste società terze a farsi carico di questa “scelta” in un paese dove le compravendite tra Privato/Privato rappresentano ormai quasi il 70% del transato?

In tutta obbiettività i portali Immobiliari , come i due sopra citati, non sono delle Associazioni di categoria, e forse parte del problema deriva proprio dal fatto che le Associazioni di categoria (queste veramente obbligate a creare il canale referenziale per i loro iscritti) non hanno saputo interagire e sopratutto investire sul Web.

L’altra parte del problema riguarda il necessario cambio di marcia da parte degli Operatori che, ancora oggi, considerano l’immobile come la discriminante per il successo mentre è ormai palese che con l’avvento di Internet (e non di immobiliare.it e idealista.it) la nuova discriminante per il successo del moderno Agente immobiliare è il servizio e sopratutto la velocità con cui saprà far incontrareDomanda ed Offerta.

Se siamo d’accordo sul secondo punto, forse la scelta di invitare i privati (il più possibile anche con appunto spot televisivi) ha “diffondere” la notizia della vendita del proprio immobile forse non è poi così sbagliata…non credete?….e poi in tutta onestà la performance del privato che pubblica un annuncio non può, anzi non deve, essere paragonabile a quella del Professionista (altro nota dolente).

Infine, per non fare torto a nessuno alleghiamo anche uno spot (un po datato) di Casa.it (clicca qui e vedi il video), augurandoci di aver introdotto degli elementi riflessivi , come sempre, senza mai rinunciare al nostro contributo (personale punto di vista).

Fonte: http://www.casashareblog.com/

Agente immobiliare, c’era una volta il ruolo…

Chi è l’Agente immobiliare? Quali sono le sue prerogative e da quali norme sono garantite e tutelate, soprattutto dopo l’abolizione del ruolo di mediatore immobiliare? Qual è e come si configura il corretto rapporto Agente-Cliente? Risposte che in questo volume vengono date Codici e Sentenze alla mano. E con un occhio alla crisi economica attuale

Bordolli Giuseppe, Di Rago Gianfranco: Agente e mediatore Immobiliare: diritti, doveri, responsabilità. Maggioli, 2011, pp. 528, € 44,00. ISBN: 8838769702Dalla Scheda a cura dell’EditoreQuanti operano nel settore dell’intermediazione immobiliare hanno la consapevolezza di esercitare un’attività professionalmente qualificata e che riveste un ruolo sempre più importante in un momento di crisi economica, che investe anche il mercato immobiliare sia in termini di valore che di transazioni.Il volume fornisce gli strumenti indispensabili per operare in modo corretto e professionale in questo delicato settore, illustrando gli adempimenti ai quali sono tenuti coloro che svolgono l’attività di mediatore immobiliare.Per cercare di raggiungere l’obiettivo si è privilegiato uno stile per quanto possibile semplice e privo di tecnicismi, in modo da rendere comprensibili a tutti gli argomenti trattati.
Vengono illustrate le caratteristiche principali dell’attività del mediatore, distinguendo – da una parte – le responsabilità e gli adempimenti ai quali lo stesso è tenuto, e – dall’altra – le prerogative e le facoltà assegnategli dall’ordinamento. Vengono quindi passati in rassegna gli obblighi e i diritti degli esercenti l’attività mediatoria.
Il tutto aggiornato – in questa nuova edizione – alla soppressione del ruolo di mediatore stabilita dal d.lgs. 59/2010; all’obbligo di presentazione della Scia per l’inizio dell’attività; agli obblighi del mediatore in materia di deposito dei formulari, rispetto della privacy, adempimenti antiriciclaggio.
Successivamente è tratteggiata la questione della natura giuridica della mediazione, e illustrate le conseguenze della mediazione illecita, alla luce delle principali opinioni dottrinali e giurisprudenziali, per poi passare alla distinzione fra questa fattispecie e altre figure affini.Infine, vengono operate una serie di considerazioni sui metodi di risoluzione delle eventuali controversie sorte nel corso dell’esecuzione del rapporto tra mediatore e cliente.In appendice, oltre alla normativa di riferimento aggiornata, è stato riportato il testo integrale di nuove sentenze particolarmente interessanti in materia, suddivise per argomento.Una parte apposita è poi stata dedicata alla modulistica di uso corrente, nella quale vengono suggeriti una serie di modelli tipo, che tengono conto dei più recenti interventi normativi e giurisprudenziali.Giuseppe Bordolli, consulente legale in Genova. Si occupa delle problematiche relative al settore immobiliare. E’ autore di diverse pubblicazioni in materia di condominio, mediazione immobiliare, divisioni ereditarie e privacy. Collabora con le migliori Riviste di diritto immobiliare.Gianfranco Di Rago, avvocato in Milano, si occupa di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento all’ambito immobiliare. Affianca all’attività professionale quelle di ricerca ed editoriale. Collabora da anni con il quotidiano “ItaliaOggi” e con altre riviste giuridiche del settore. è autore di numerosi volumi nonché direttore del mensile “Avvocati” e condirettore della rivista telematica “La pratica forense” (www.lapraticaforense.it).

Abbassare i prezzi per tornare a vendere?

L’ultimo “grido di allarme” viene dal presidente del Collegio dei Geometri di Pavia, Giancarlo Genta, che – dalle pagine de La Provincia Pavese – si chiede perchè si vendano meno case ma i prezzi non scendono. O quantomeno non da rimettere in moto il mercato.

Genta riporta una situazione difficile, che si replica in diverse altre città. “Premesso – dice Genta – che non voglio minimamente prevaricare gli Agenti Immobiliari che sicuramente meglio di me hanno il polso del mercato, voglio solo far notare che in tutte le strade vediamo cartelli “vendesi”. Ci sono tanti cantieri non finiti e nel mercato sono moltissimi gli immobili non venduti, sia nuovi che vecchi. Ma è il nuovo soprattutto ad essere fermo perché chi ha fabbricati quasi alla fine ma non riesce a vendere, non ne inizia altri“.

Il rischio è la sempre più spinta immobilità del mercato.

Gli agenti immobiliari ovviamente non stanno a guardare. Essendo i primi “interessati” ad abbassare i prezzi al fine di concludere un affare. Abbassare non in modo folle, ovviamente, ma nell’ambito di una contrattazione sana e fondata su logiche basi.

E’ anche vero che il prezzo degli alloggi non è deciso in ultima analisi dai mediatori, ma essi hanno certamente voce in capitolo per essere consulenti veri per i proprietari.

In epoca di crisi sicuramente esiste poi la tendenza a proteggere maggiormente i propri capitali familiari, nella fattispecie quelli “immobiliari”. Ma la vendita, per concludersi, ha bisogno di incontrare la domanda e di confrontarsi con un mercato in cui è sempre più difficile e scontato trovare acquirenti finanziabili e in grado davvero di procedere ad una compravendita immobiliare.

Fonte: http://www.blogagenzieimmobiliari.it/

Casa, in affitto o di proprietà, ha raggiunto costi insostenibili

Più che un allarme è un grido di dolore quello lanciato da Federconsumatori. Dopo aver fatto i conti degli aumenti insostenibili che colpiscono chi abita una casa in affitto o di proprietà sul piano delle spese e tasse da affrontare, invita il Governo a varare un vero piano per l’edilizia residenziale. Difficile però da realizzare in tempi di vacche magre, visti i precedenti fallimenti in materia

I conti li hanno fatti quelli della Federcosumatori, e a giudicare dalle cifre che hanno ottenuto non si può certo dire che siano andati molto lontani dalla realtà.

Semmai c’è da dire che gli italiani non sono ancora pienamente consapevoli della stangata che li aspetta sul piano delle spese, e soprattutto della tasse, da sostenere per la casa.

Basti dire, conti di Federconsumatori alla mano, che chi è in affitto vedrà lievitare la spesa per la casa in media di ottocentoottantatré euro e venti centesimi; mentre i proprietari (per gli aspiranti tali le note sono ancora più dolenti) dovranno sborsare mille e cinquecentodiciotto euro e sessanta centesimi in più.

Dati sorprendenti e poco credibili? Tutt’altro!

«Purtroppo – dicono a Federcontribuenti – i dati sulla crisi del mercato immobiliare non ci sorprendono affatto. A pesare su questo andamento, infatti, non è solo la forte caduta del potere di acquisto delle famiglie nel corso degli ultimi anni (-2,8% solo nel 2011), ma anche i prezzi delle abitazioni, attestatisi ormai su livelli elevatissimi e mai scesi in maniera sufficiente. Secondo lo studio dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale della Federconsumatori, per l’acquisto di un appartamento-tipo, di 90 mq in una zona semicentrale di una grande area metropolitana, si è passati da 15 anni di stipendio necessari nel 2001 a 18,4 anni nel 2011».

Non sono da meno però le spese per il mantenimento e la funzionalità dei servizi per la casa, cresciuti del 5% per chi è in affitto, e del 13% per i proprietari, appunto come si è detto sopra.

A quali capitoli di spesa debbano essere imputati gli aumenti è presto detto: «A far lievitare tali spese – dichiara sempre la stessa fonte – sono soprattutto i continui aumenti delle spese per la luce, il riscaldamento, il gas, la nettezza urbana, nonché la grande novità della reintroduzione dell’IMU (ex ICI)».

Sostengono Rosario Trefiletti ed Elio Lannutti, rispettivamente presidente diFederconsumatori il primo e di Adusbef il secondo: «In una situazione grave come quella che il Paese sta attraversando è estremamente difficile per le famiglie sostenere costi simili per la propria abitazione».

Non c’è che da sperare in un vero piano per l’edilizia residenziale, sostengono quelli di Federconsumatori.

Temiamo però che con i tempi che corrono sia difficile pensare che il Governo riesca a imboccare questa strada.

Fonte: http://www.quotidianocasa.it/

Mutui, se l’immobile è difforme rispetto alla planimetria catastale

L’immobile presenta qualche lieve difformità rispetto alla planimetria catastale e la banca per concedere il mutuo esige che la difformità sia sanata. Che fare? Si possono fare varie ipotesi ma alla fine tutto dipende dalla considerazione se è più oneroso provvedere alle modifiche o rinunciare al mutuo di quel determinato istituto di credito

Scrive un lettore, G.G.:

Buongiorno,
ho in corso una pratica di stipula per un nuovo mutuo finalizzato all’estinzione di quello esistente (con altro istituto di credito) ed al finanziamento di lavori di ristrutturazione dell’immobile.

Nella perizia effettuata per l’istituto erogante il nuovo mutuo è stata annotata la difformità delle piantine catastali allo stato attuale dell’immobile.

Tale difformità riguarda la realizzazione di un angolo cottura nel salone e della sostituzione della vecchia cucina con una camera da letto.

Tali modifiche sono state effettuate immediatamente a valle dell’acquisto dell’appartamento avvenuto nel 1999.

Il direttore dell’istituto erogante il nuovo mutuo afferma, pena la non erogazione del mutuo, di avere la necessità di allegare le planimetrie catastali corrispondenti allo stato attuale.

Avendo chiesto il nuovo mutuo (oltre che per condizioni più favorevoli rispetto a quello attuale) per ristrutturare l’appartamento, e per effettuare il successivo accatastamento delle nuove modifiche, consistenti soprattutto nella realizzazione di due bagni in luogo dell’unico esistente, e delle modifiche effettuate all’atto di acquisto, mi sembra assurdo dover procedere ad un accatastamento preventivo ai lavori ed ad un nuovo accatastamento successivo ai nuovi lavori a due mesi di distanza.

Oltretutto, in termini di legge, l’art. 29 comma 1bis della legge 52/85sancisce l’obbligatorietà della conformità solamente per “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unita’ immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie”.

Gli atti di mutuo sono stati stralciati, e perciò esenti da tale vincolo, dal suddetto articolo.

Cosa posso fare per far presente alla banca che la richiesta fattami non è vincolante ai fini della stipula dell’atto di mutuo?

Ringrazio anticipatamente. Saluti

A rispondere sono gli esperti di MutuiOnline.it

Per quanto formalmente la norma non ricomprenda gli atti di mutuo tra quelli per i quali è richiesta la conformità obbligatoria, è anche vero che la norma stessa la prevede espressamente per i trasferimenti di proprietà di fabbricati. Quindi, in tutti i casi in cui il mutuo va a finanziare l’acquisto di un immobile, la conformità sarebbe, almeno teoricamente, assicurata dalla necessità della conformità stessa per poter concludere l’acquisto collegato al mutuo.

Di conseguenza, negli altri mutui, quale quello di sostituzione e ristrutturazione nel caso specifico, non direttamente collegati ad un acquisto non di rado la banca chiede comunque di attestare la conformità delle planimetrie. Chiaramente si tratta di un elemento di sicurezza e completezza in più per la banca, soprattutto considerando che a tutti gli effetti per l’istituto si tratta di una nuova operazione e di un nuovo cliente, e che si tende quindi a ricreare l’insieme più completo possibile della documentazione solitamente necessaria alla banca per completare l’istruttoria del finanziamento.

In questi casi va valutata l’intransigenza o meno della banca nel procedere all’operazione, insistendo sulla non obbligatorietà formale rispetto alla norma di riferimento. E’ possibile che, soprattutto in caso di discrepanze minori tra la planimetria originale e quella modificata, se tutti i restanti criteri di credito risultano soddisfatti l’istituto rinunci all’ulteriore documento.

Se invece la posizione della banca non si modificasse sarebbe giocoforza necessario valutare il costo di un accatastamento preventivo rispetto alle alternative di mutuo eventualmente verificabili presso altri istituti che si mostrassero disponibili all’erogazione senza tale adempimento.

Fonte: http://www.quotidianocasa.it/

Riqualificazione energetica, sempre valida la detrazione fiscale 55%?

C’era una volta la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli immobili. Dal 1° gennaio 2013 essa verrà ancora applicata ma nella misura del 36%. Viene quindi praticamente portata allo stesso livello delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie, indipendentemente dalla riqualificazione o meno in campo energetico. La ratio però delle due detrazioni in origine era sostanzialmente diversa

Il contribuente A.D. si rivolge all’Agenzia delle entrate per conoscere le ultime novità in materia di “Detrazione Irpef del 55% per gli interventi diriqualificazione energetica“.

La risposta arriva su FiscoOggi (7 marzo 2012).

A farsene carico è Antonina Giordano che così scrive in prima battuta: «Ildecreto legge n. 201/2011 ha dettato nuove regole in materia diagevolazioni fiscali per i contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti».

Dato che la domanda del contribuente è piuttosto generica, e non specifica quindi a quale tipo di interventi si faccia riferimento, nella risposta vengono fornite alcune precisazioni su interventi specifici, scegliendo fra quelli più comunemente adottati dalle famiglie.

Seguono quindi esempi come questo: «In particolare, tra gli interventi agevolabili rientra ora anche la sostituzione di scaldacqua tradizionali con altri a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria».

Con l’avvertenza però che «La detrazione nella misura del 55% delle spese sostenute trova applicazione agli interventi di riqualificazione energetica effettuati fino al 31 dicembre 2012».

La novità vera è poi che (ahinoi!) «Dal 1° gennaio 2013, gli interventi di risparmio energetico, attualmente beneficiari del 55%, potranno essere detratti nella misura del 36%».

Se ne deduce che per interventi di riqualificazione energetica sparisce la detrazione del 55%, mentre l’aliquota percentuale viene accomunata a quella del 36% destinata, come si sa, alle ristrutturazioni edilizie.

Non è una buona notizia. Ciò che non era riuscito a Tremonti è riuscito a Monti!

Eppure questo è uno di quei settori che potrebbe creare nuovi posti di lavoro, oltre naturalmente a contribuire al raggiungimento dell’obiettivo 20-20-20 che anche l’Italia ha sottoscritto.

Certo, con lo spread che incombe non c’è tanto da andare per il sottile. Resta il fatto che se quell’obiettivo non verrà raggiunto l’Italia sarà chiamata a pagare penali che andranno ben oltre quel 55% che oggi viene negato ai cittadini per ridurlo al 36%.

«L’articolo 16-bis del Tuir – conclude in ogni caso l’Agenzia delle entrate – prevede la detraibilità del 36% anche per interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia».

Di più evidentemente non è possibile ottenere

Fonte: http://www.quotidianocasa.it/