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Utile news che ci giunge da ANAMA e che riportiamo volentieri qui.
I decreti del Ministero dello Sviluppo Economico* (entrati in vigore il 12 maggio 2012) che hanno soppresso i ruoli mediatori, agenti e rappresentanti di commercio e spedizionieri, hanno anche stabilito che le imprese che svolgono l’attività di mediazione, agenzia e rappresentanza di commercio e spedizione e le persone fisiche iscritte nei rispettivi ruoli soppressi, ma che non svolgono l’attività, devono provvedere a depositare al Registro Imprese, entro il 30 settembre 2013, le seguenti comunicazioni/denunce:

1. I soggetti persone fisiche che risultano iscritti nei rispettivi ruoli ma non svolgono attualmente attività di mediazione o di agenzia e rappresentanza possono iscriversi entro il 30 settembre 2013 nell’apposita sezione REA al fine di mantenere nel tempo il requisito professionale (tale adempimento non riguarda gli spedizionieri).
In caso di mancata iscrizione entro il termine indicato non sarà più possibile iscriversi nell’apposita sezione, tuttavia l’iscrizione nel soppresso ruolo costituirà requisito professionale per iniziare l’attività nei 4 anni (mediatori) o nei 5 anni (per gli agenti e rappresentanti) successivi all’entrata in vigore dei decreti.
Questa denuncia deve essere obbligatoriamente firmata digitalmente dalla ‘persona fisica’ che chiede l’iscrizione nella sezione del REA ed inviata con modalità telematica.

2. Per ulteriori informazioni operative, visitare le pagine predisposte nei siti delle Camera di Commercio alle voci:
• Agente e rappresentante di commercio –
• Mediatore –

RICORDIAMO CHE:
• I soggetti, persone fisiche e società, iscritti nei ruoli mediatori, agenti e rappresentanti ed elenco spedizionieri che hanno avviato la relativa attività (e quindi sono iscritti e attivi anche al Registro Imprese) devono comunicare entro il 30 settembre 2013 al Registro imprese i dati aggiornati delle sedi ed unità locali e dei soggetti abilitati che svolgono l’attività per conto dell’impresa.
La mancata comunicazione entro tale termine comporta l’inibizione dell’attività.
La comunicazione deve essere inviata con modalità telematica e può essere firmata digitalmente dal soggetto obbligato, dal procuratore speciale munito di apposita procura (vedi modelli predisposti dalle singole CCIAA) o dal commercialista/esperto contabile appositamente incaricato al deposito dall’obbligato

Fonte: http://www.blogagenzieimmobiliari.it/